Pubblicata la nuova revisione del regolamento RT-05 Accredia
ACCREDIA ha pubblicato la revisione 02 del Regolamento RT-05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (IAF 28)”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 01.01.2018”. Come vi è ormai noto, tale documento specifica particolari prescrizioni obbligatorie sia per le Organizzazioni operanti sul territorio nazionale certificate a fronte della norma ISO 9001 nel settore EA 28 “Costruzioni”, che per gli organismi di certificazione che eseguono i relativi audit di verifica.
L’obiettivo della presente revisione del Regolamento nasce, alla luce dell’analisi dei risultati emersi dall’attività di controllo e dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione delle versioni precedenti, dall’esigenza di fornire indicazioni di supporto agli organismi di certificazione ed alle imprese di costruzione al fine di garantire la trasparenza ed omogeneità dell’attività di certificazione stessa nello specifico settore delle costruzioni – in particolare a fronte degli importanti mutamenti legislativi dettati dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016 e successivo D. Lgs 56/2017 di modifica e integrazione del primo) – oltre che aumentare l’efficacia delle verifiche da parte degli organismi di certificazione ed incoraggiare la scelta della certificazione al fine di garantire il miglior controllo.
Le principali modifiche introdotte dalla revisione 02 del Regolamento e confermate definitivamente nel seminario organizzato da ACCREDIA nel mese di febbraio 2018 riguardano:
l’inserimento di opportuni chiarimenti relativamente al processo di progettazione ed alla sua eventuale non applicabilità;
l’inserimento di nuove definizioni e la revisione di alcune definizioni già presenti nelle revisioni precedenti: a) Processo Realizzativo di un’opera: s’intende l’insieme di attività associate a tipologie di opera volte all’analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi); b) Attività: s’intende l’applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguirne i relativi obiettivi; c) Macrotipologia: si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo “opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica…”;
la revisione dei criteri per la definizione degli addetti equivalenti che deve essere calcolato sulla base del rapporto tra il fatturato medio dell’impresa dell’ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere di impiantistiche;
la revisione dei criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione, che prevede un approccio più flessibile nella scelta delle attività da valutare nell’arco del triennio per il mantenimento dello scopo di certificazione;
l’inserimento di un paragrafo ex-novo circa i criteri per il campionamento dei cantieri. A tale fine è imposto all’organismo di certificazione di richiedere – ed all’organizzazione di trasmettere – l’elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, comprese la durata, l’importo e la tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell’ultimo triennio;
l’inserimento ex novo dell’Allegato 1 relativo alla formulazione e mantenimento degli scopi di certificazione;
l’inserimento ex novo dell’Allegato 2 relativo alle evidenze di audit da raccogliere sia documentalmente che in cantiere;
la precisazione al § relativo alle sorveglianze, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d’inattività delle imprese coinvolte, che le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + 3 (tre) mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all’anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, fermo restando altre specifiche disposizioni più restrittive definite contrattualmente fra l’organismo di certificazione ed il cliente.
la precisazione al § relativo al rinnovo, qualora avvenga a seguito della scadenza della certificazione, che l’organismo di certificazione potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente;
l’allineamento dei contenuti del Regolamento con i requisiti previsti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e dal documento IAF MD5:2015.
Per visionare il Regolamento RT-05 revisione 02 nella sua completezza potete accedere direttamente al sito di ACCREDIA (www.accredia.it).
Tutte le novità introdotte sono inoltre state recepite nei regolamenti redatti da ACM CERT presenti sul sito internet all’indirizzo www.acmcert.it nell’Area Download, che vi invitiamo a visionare, costituendo essi a tutti gli effetti documenti contrattuali fra ACM CERT e l’Organizzazione Cliente, come previsto dalle Offerte sottoscritte dalle parti.