FORGOT YOUR DETAILS?

REGOLAMENTO ROTTAMI DI RAME

UE 715

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001... con Organismi diversi?
Puoi trasferirli in modo rapido e semplice da noi e avrai un referente unico. Ottimizzerai tempi e costi di certificazione.

Hai bisogno di aiuto per iniziare?

Ti aiuteremo a iniziare in pochissimo tempo ottimizzando i tempi e costi di certificazione.

Regolamento UE 715/2013

regolamento UE 715
I rottami di rame cessano di essere rifiuti

Dopo i rottami di ferro, acciaio, alluminio e vetro, adesso la Commissione europea propone un regolamento sui criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti secondo il disposto della direttiva del 2008.

Secondo la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti, infatti, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfino criteri specifici (elaborati dalla Commissione) conformi a determinate condizioni. Ossia quando i materiali sono comunemente utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tali materiali; i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e l’utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

IL REGOLAMENTO

Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.

Il Regolamento è applicabile dal 1 gennaio 2014.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punti 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

TOP